Statuto

Associazione Culturale Semi di luce

 

Articolo 1 

RAGIONE SOCIALE

Con il nome SEMI DI LUCE è costituita un’Associazione conformemente al presente statuto e agli articoli 60 e segg. del CCS.


Articolo 2

Sede

L’Associazione ha sede in via Pian Scairolo 2, 6915 Pambio Noranco. 


Articolo 3

Scopo

Semi di Luce è un’Associazione apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro le cui finalità sono di:

  • contribuire alla nascita di una Nuova Cultura basata sulla conoscenza e sul rispetto delle Leggi Universali, nella consapevolezza che ogni essere umano fa parte di un’Unica Grande Vita;

  • promuovere la conoscenza di sé stessi e favorire la crescita personale in un’ottica evolutiva che tenga conto della parte spirituale presente in ogni individuo;

  • incoraggiare lo spirito di cooperazione e dare spazio a conoscenze e capacità utili al bene comune (servizio verso il prossimo);

  • contribuire a promuovere giusti e retti rapporti fra gli esseri umani, fra i gruppi e fra le nazioni;

  • contribuire a divulgare e sviluppare il principio della Buona Volontà affinché ognuno, secondo le sue possibilità, cooperi alla costruzione di una Nuova Civiltà Umana improntata all’Etica;

  • contribuire al riconoscimento della Divinità interiore, al di fuori d’ogni confessione religiosa, come fatto centrale della vita umana.


L’Associazione organizza incontri, conferenze, corsi, seminari e qualsiasi altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività sono dirette a promuovere la voglia di conoscenza finalizzata all’applicazione in ogni ambito della vita. L’Associazione s’impegna a promuovere una collaborazione costruttiva con altri Gruppi e individui che condividono gli stessi obiettivi. Essa potrà compiere attività marginali di carattere produttivo e commerciale finalizzate alla realizzazione dei traguardi istituzionali.

Articolo 4

Attività


La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea generale degli associati.

Articolo 5

Durata


Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. All’atto dell’adesione essi versano la quota di Associazione che è stabilita dall’Assemblea dei soci. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il recesso del socio che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota associativa annuale. Sono aderenti all’Associazione chi ha sottoscritto l’Atto di Costituzione, come Soci Fondatori, e chi ne fa richiesta e la cui domanda è accolta dall’Assemblea, come Soci Ordinari. I soci hanno tutti gli stessi diritti. Possono partecipare alle iniziative dell’Associazione, essere eletti alle cariche associative e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Essi hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno che fosse deliberato dagli organi sociali. Il contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 6

Soci


La qualità di socio si acquisisce all’atto del pagamento della quota sociale e si perde per dimissioni, recesso o esclusione. Il mancato pagamento della quota di adesione annua, entro i termini previsti, equivale alla tacita manifestazione della volontà di recedere dall’Associazione.
L’esclusione è decretata dall’Assemblea con delibera motivata, previa audizione dell’interessato, per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione, o per comportamenti che possano ostacolare l’attività o compromettere l’immagine dell’Associazione, in altre parole qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere dell’assemblea o del Comitato. I soci esclusi non hanno diritto al rimborso della quota di adesione annua. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Articolo 7

Quota sociale


Articolo 8

Organi dell’Associazione

 

  • il Segretario

  • il Cassiere

  • il Revisore

Gli organi dell’Associazione sono: 

  • l’Assemblea dei Soci

  • il Comitato

  • il Presidente

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative, spetta, eventualmente, il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del proprio incarico.


Articolo 9

Assemblea

L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’associazione. L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.


Articolo 10

Convocazione

L’assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato una volta all’anno. Il Comitato o un quinto dei membri dell’associazione possono chiedere la convocazione dell’assemblea generale straordinaria che dovrà tenersi, entro due mesi dalla richiesta. La convocazione deve essere inviata 15 giorni prima dell’assemblea generale e menzionare l’ordine del giorno. Ogni membro ha diritto di formulare proposte all’indirizzo della prossima assemblea generale. Tali proposte devono figurare all’ordine del giorno, se esse sono state inviate al Comitato, al massimo entro la fine del mese di dicembre dello stesso anno.


Articolo 11

Presidenza

L’assemblea generale è diretta dal presidente e, in caso di suo impedimento, da un altro membro del Comitato. Il presidente designa gli scrutatori. Il segretario redige il verbale dell’assemblea generale e lo sottopone al presidente per la firma e per l’approvazione da parte dell’assemblea generale.


Articolo 12

Quorum

L’assemblea generale convocata statutariamente può validamente deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti.


Articolo 13

Ordine del giorno

Le decisioni sono prese solo sugli oggetti all’ordine del giorno, salvo in caso di assemblea straordinaria.


Articolo 14

Diritto di voto

Ogni membro ha diritto a un voto. È esclusa ogni rappresentanza. Le persone giuridiche esercitano il loro diritto di voto per il tramite di un loro rappresentante.


Articolo 15

Maggioranza

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. 


Articolo 16

Competenze

L’assemblea generale è competente per:

  1. approvare il rapporto di gestione, il budget annuale e i conti, nonché lo scarico del Comitato e del revisore dei conti;

  2. adottare e modificare lo statuto ed eventuali regolamenti interni;

  3. rivedere o adattare le quote dei membri;

  4. designare i membri del Comitato o revocarne la nomina;

  5. sciogliere l’associazione;

  6. nominare il revisore;

  7. prendere tutte le decisioni che le competono per legge o secondo gli statuti.


Articolo 17

Comitato

Il Comitato si compone di un presidente, un segretario, un cassiere ed eventualmente di altri 2 membri. La designazione del presidente, del segretario e del cassiere avviene al suo interno. Il Comitato è responsabile di perseguire gli scopi dell’associazione. Delibera alla presenza dei suoi membri. Le decisioni dello stesso sono prese alla maggioranza dei suoi presenti. La durata del mandato è triennale, con possibilità di rielezione illimitata.

I suoi compiti sono:

  • direzione generale dell’associazione nella misura in cui la competenza non è dovuta all’assemblea generale;

  • esecuzione delle decisioni dell’assemblea generale;

  • rappresentanza dell’associazione verso i terzi;

  • la convocazione dell’assemblea generale;

  • la pianificazione e l’organizzazione delle attività dell’associazione;

  • la tenuta del registro dei membri;

  • la conservazione dei verbali e dei conti dell’associazione;

  • occuparsi di tutto quanto è nell’interesse dell’associazione e che non spetta, per legge o statuto, ad altro organo sociale.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del presidente e previa presentazione dell’ordine del giorno. Esso si riunisce anche su richiesta di almeno tre dei suoi 

membri. Il Comitato può decidere in modo valido solamente se la maggioranza dei membri è presente. Ogni membro ha diritto a un voto. Le delibere e le decisioni del Comitato esecutivo sono messe a verbale. 


Art. 18

Presidente

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento, il Segretario, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato esecutivo.


Art. 19

Revisore

L’ufficio di revisione si compone di uno o più membri. I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea generale (art.16 lett. F). Sono eletti per il periodo di tre anni e sono rieleggibili. Essi esaminano la contabilità dell’associazione e redigono un rapporto annuale all’indirizzo dell’assemblea generale al più tardi 20 giorni prima della convocazione della stessa.


Art. 20

Bilancio

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura, il Comitato esecutivo sottoporrà all’Assemblea il Rendiconto o bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e direttamente connesse. Gli utili o avanzi di gestione, e fondi, riserve o capitale non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell’Associazione i fondi disponibili saranno donati a organizzazioni, gruppi, enti che perseguono gli stessi scopi dell’Associazione.


Art. 21

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dal patrimonio iniziale versato dai soci fondatori;

  2. dalle quote associative determinate dall’Assemblea;

  3. da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Associazione;

  4. da contributi di enti pubblici, associazioni ed altre persone fisiche e giuridiche;

  5. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti,

  6. da eventuali entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse.


Art. 22

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo da un’assemblea generale, convocata per tale scopo. Per essere valida, la decisione di scioglimento deve essere approvata dalla maggioranza dei tre quarti dei voti dei membri presenti. Il Comitato esegue la liquidazione dell’associazione e presenta un rapporto e il bilancio finale all’assemblea generale. L’assemblea generale decide la destinazione dell’eventuale saldo attivo.


Art. 23

Iscrizione a registro di commercio

Il Comitato esecutivo può richiedere l’iscrizione dell’Associazione a Registro di commercio.


Art. 24

Entrata in vigore

Questi statuti sono adottati nella seduta dell’assemblea generale dell’8 agosto 2016 ed entrano in vigore immediatamente.


Art. 25

Norme suppletorie

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletorie del CCS (art. 60 e segg. CCS).


Lugano, 24 marzo 2019